La Cassazione: assunzione d’obbligo per i precari dei call center

lavoratori dei call center che prestano servizio nella struttura di una società hanno diritto ad un contratto di lavoro subordinato dal momento che utilizzano attrezzature e materiale aziendale, sono sottoposti a vincoli orari e non possono essere considerati, dal datore, come lavoratori autonomi. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 9812 della sezione lavoro.

 

Questo verdetto, riconoscendo la natura subordinata  del lavoro dei precari, garantisce una serie di diritti minimi quali ferie, malattia e maternità,che sono negati ai lavoratori autonomi, e apre un’ importante via a tutti gli operatori del settore in termini di rivendicazioni contrattuali, creando un’ importante precedente.
 
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Solidea sas, una società di Padova che aveva un call center nel settore pubblicitario, contro la decisione con la quale la Corte di appello di Venezia, nel 2005, l’aveva condannata a pagare oltre mezzo miliardo di vecchie lire all’Inps come contributi previdenziali evasi ai danni di 15 centraliniste precarie scoperte a lavorare presso la società durante un controllo degli ispettori del lavoro, avvenuto nel 1997.

Contro la multa, la Solidea aveva fatto ricorso al Tribunale di Padova sostenendo che le dipendenti svolgevano lavoro autonomo. Il tribunale diede ragione alla ‘Solideà e stracciò il verbale dell’Inps. Ma in appello la Corte di Venezia ribaltò l’esito e confermò la natura subordinata del lavoro svolto dalle 15 dipendenti. Senza successo la Solidea ha protestato in Cassazione. La Suprema Corte ha replicato che «correttamente» la Corte d’Appello ha considerato «qualificanti della subordinazione delle dipendenti, con mansioni di telefoniste, le circostanze che esse seguivano le direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell’esito e del numero di telefono chiamato, del fatto che avevano un preciso orario di lavoro, che usavano attrezzature e materiale di proprietà della società ». Così il ricorso della Solidea è stato respinto.

 

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